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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

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l’art. 1 del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22.03.2021 n. 70, riconosce un contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica <<Covid-19>>”.

Tale agevolazione spetta:

  • a prescindere dall’attività esercitata (ossia dal codice ATECO);
  • in presenza di una riduzione del fatturato/corrispettivi 2020 rispetto a quelli del 2019; tale riduzione va individuata sulla base della media mensile.

Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

  • esercenti attività di impresa o di lavoro autonomi;
  • titolari di reddito agrario.

Tra i beneficiari del contributo rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento alle attività commerciali esercitate.

L’agevolazione è riconosciuta anche ai contribuenti minimi e forfetari.

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulta cessata al 23.03.2021;
  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.03.2021;
  • agli Enti Pubblici;
  • agli intermediari finanziari.

Al fine di usufruire del contributo è richiesta la sussistenza di 2 condizioni:

  • ammontare dei ricavi o compensi non superiori ad € 10.000.000 nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (anno 2019);
  • riduzione di almeno il 30% della media mensile del fatturato/corrispettivi 2020 rispetto a quelli del 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall’01.01.2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi.

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 ed il fatturato medio mensile 2020, percentuale che varia a seconda dell’ammontare dei ricavi/compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto:

  • contributo del 60% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 inferiori ad € 100.000;
  • contributo del 50% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 100.000 ed inferiori ad € 400.000;
  • contributo del 40% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 400.000 ed inferiori ad € 1.000.000;
  • contributo del 30% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 1.000.000 ed inferiori ad € 5.000.000;
  • contributo del 20% per i contribuenti con ricavi/compensi 2019 superiori ad € 5.000.000 ed inferiori ad € 10.000.000.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non superiore ad € 150.000 e non inferiore ad € 1.000 (persone fisiche) o € 2.000 (soggetti diversi dalle persone fisiche).